Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari


  Approvato con Deliberazione C.C. n. 31 del 22.03.2004

  Modificato con Deliberazione C.C. n. 66 del 15.11.2006

  Modificato con Deliberazione C.C. n. 66 del 15.11.2006  Modificato con Deliberazione C.C. n. 27 del 12.03.2009 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Regolamento - finalità

 

  • 1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato, dallo Statuto, dall'ordinamento degli Enti locali e dal presente regolamento.
  • 2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario Comunale.

 

Art. 2.

Interpretazione del regolamento

 

  • 1. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento devono essere presentate, per iscritto, al Presidente del C.C.
  • 2. Il Presidente incarica immediatamente il Segretario Comunale di demandare all'Ufficio competente l'istruzione della pratica con il parere e sottoporre la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei Capi gruppo.

Qualora nella conferenza dei Capi gruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei tre quinti dei Consiglieri dai capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

  • 3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i Capi gruppo presenti in aula ed il Segretario Comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.
  • 4. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

 

Art. 3

La sede delle adunanze

 

  • 1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede Comunale, in apposita sala.
  • 2. Uno spazio apposito è assegnato al pubblico e ai rappresentanti degli organi di informazione.
  • 3. Su proposta del Presidente, la conferenza dei capi gruppo può stabilire, a maggioranza dei Consiglieri rappresentati, che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede Comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità o indisponibilità della sede stessa o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno a la solidarietà della Comunità.

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

 

Art. 4

Consiglieri comunali

 

  • 1. Le modalità di elezione dei Consiglieri Comunali, il loro numero, la loro durata in carica e la loro posizione giuridica sono disciplinate dalla legge.
  • 2. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.
  • 3. I Consiglieri Comunali restano in carica fino alla elezione del nuova Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

 

Art. 5

Prima seduta del Consiglio - Consigliere anziano

 

  • 1. La prima convocazione del Consiglio è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. Per la circostanza è convocata dal Sindaco e presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del Presidente del Consiglio.
  • 2. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 73 del T.U. 267, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri.
  • 3. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e va contestualmente partecipato al Prefetto.
  • 4. Qualora il Consigliere Anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.

Art. 6

Primi adempimenti del Consiglio

 

  • 1. Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi dell'art. 40 del T.U. 267, il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:
  • Giuramento dei Consiglieri proclamati eletti
  • Esame delle condizioni di eleggibilità e candidabilità per la convalida dei Consiglieri ed eventuali surroghe
  • Esame eventuali situazioni di incompatibilità con inizio della procedura disciplinata dall'Art.14 L.R. 24 Giugno 1986 N°31
  • Elezioni del Presidente del Consiglio Comunale
  • Elezione del Vice Presidente del Consiglio Comunale
  • Giuramento del Sindaco
  • Comunicazione dei componenti della giunta

Art. 7

Presidenza delle adunanze

 

  • 1. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede il Consiglio Comunale.
  • 2. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente
  • 3. In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente la Presidenza del Consiglio è presieduta dal consigliere anziano.

 

Art. 8

Compiti e poteri del Presidente

  • 1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
  • 2. Provvede al proficuo funzionamento del Consiglio, modera la discussione e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il temine delle discussioni, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
  • 3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento
  • 4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri, promuove i rapporti del Consiglio Comunale con il Sindaco, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Difensore Civico, le Istituzioni.

TITOLO III

GRUPPI CONSILIARI

 

Art. 9

Composizione

 

  • 1. I Gruppi consiliari sono costituiti di norma dai Consiglieri eletti nella medesima lista.
  • 2. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire al Presidente del Consiglio, nei cinque giorni successivi alla prima seduta utile del Consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo, allegando anche la dichiarazione di accettazione del Capo del Nuovo Gruppo. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire la dichiarazione entro cinque giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga al Presidente del C.C.
  • 3. Ciascun Gruppo Consiliare è costituito almeno da due Consiglieri Comunali se costituito successivamente al risultato elettorale (vedi Art.18 dello Statuto).

 

Art. 10

Costituzione

 

  • 1. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al Presidente del C.C. la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del capo gruppo e del vice capo gruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di capo gruppo il consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti.
  • 2. Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capo-gruppo.

Art. 11

Conferenza dei Capi-gruppo

 

  • 1. La conferenza dei Capi-gruppo è convocata dal Presidente del C.C. ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su determinazione del Sindaco o a richiesta di uno o più Capi-gruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento che il Presidente del C.C. stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.
  • 2. La Conferenza dei Capi-gruppo costituisce, ad ogni effetto Commissioni Consiliare Permanente.
  • 3. La riunione della Conferenza dei Capi-gruppo è valida quando dai partecipanti è rappresentata la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
  • 4. Ogni Capo-gruppo, in caso di assenza, può delegare un consigliere del suo Gruppo.

 

 

TITOLO IV

COMMISSIONI CONSILIARI

 

Art. 12

Istituzione e composizione

 

  • 1. Sono costituite le seguenti commissioni consiliari permanenti:
  • a) Bilancio - Finanze - Personale - Pubblica Istruzione - Cultura.
  • b) Urbanistica - Lavori Pubblici - Servizi - Igiene e Sanità.
  • c) Regolamenti - Turismo - Sport - Spettacolo - Attività Produttive.
  • d) Politiche di Controllo e Prevenzione delle Devianze e del Problema Mafioso.
  • 2. Ogni commissione è composta da 3 Consiglieri Comunali, di cui due designati dalla maggioranza e uno della minoranza.
  • 3. Le commissioni sono costituite in seno al Consiglio con criterio proporzionale.
  • 4. La designazione dei Consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza; quella dei Consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare è fatta dalla minoranza. Le designazioni avvengono nel rispetto del criterio proporzionale di cui al comma precedente.
  • 5. L'elezione dei componenti designati avviene con votazione palese.
  • 6. In caso di mancata designazione del/dei componente/i da eleggere o in caso di accordo non raggiunto all'interno della maggioranza od all'interno della minoranza, sono eletti con votazione segreta i componenti che conseguono il maggior numero di voti, purché sia rispettato il criterio proporzionale di cui al precedente terzo comma.
  • 7. Le commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio.
  • 8. Le commissioni presentano al Consiglio i pareri sugli argomenti sottoposti al loro esame.
  • 9. Con le stesse modalità del comma 4 si procede anche alla sostituzione dei componenti.
  • 10. La quarta Commissione è composta da cinque membri di cui tre appartenenti alla maggioranza e due alla minoranza. La presidenza di questa Commissione spetta alla minoranza.

 

Art. 13

Notizie sulla costituzione

 

  • 1. Il Presidente del C.C., nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione delle commissioni consiliari e di ogni successiva variazione nonché della elezione del Presidente e del Vice-presidente di ciascuna di esse.

 

Art. 14

Insediamento

 

1    La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Presidente del C.C

  • 2. La Commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del Vice-presidente.
  • 3. La elezione del Presidente e quella del Vice-presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio segreto. Ogni componente può votare per un solo nome. Sono eletti i componenti che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

 

Art. 15

Convocazione

 

  • 1. Il Presidente o il Vice Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze
  • 2. Il Vice-presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento.
  • 3. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il componente ha facoltà di farsi sostituire da un altro Consigliere del suo gruppo.
  • 4. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati, con avviso scritto, ai componenti della Commissione, al Presidente del C.C., al Sindaco e all'Assessore competente per materia.
  • 5. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta con indicazione degli argomenti da trattare, da componenti della Commissione, espressione di gruppi consiliari e da Consiglieri che rappresentano 1/3 dei Consiglieri Comunali in carica. La riunione in tal caso è tenuta entro 20 giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta assunta a protocollo generale del Comune.
  • 6. Il Presidente della Commissione che senza giustificato motivo, ricevute le proposte dal Presedente C.C., non convoca, per 3 volte consecutive o 3 volte nell'anno solare, la propria commissione, viene dichiarato decaduto sia da Presidente che da componente della stessa, previa contestazione scritta da parte del Presidente C.C. su istanza di un Consigliere Comunale.
  • 7. Nel primo Consiglio Comunale utile si procederà alla sostituzione secondo quanto disposto dall'articolo 14 del Regolamento Consiliare.
  • 8. Il componente di una Commissione consiliare che non intervanga per 3 volte consecutive o 3 volte nell'anno solare , alla riunione della sua commissione consiliare viene dichiarato decaduto da componente della sua commissione, previa contestazione scritta da parte del Presidente del C.C. su istanza di un Consigliere Comunale
  • 9. Nel primo Consiglio Comunale utile si procederà alla sua surroga da parte del gruppo che lo ha designato.

 

Art. 16

Funzionamento - Decisioni

 

  • 1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della commissione
  • 2. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno del Consiglio sono depositati almeno 24 ore prima della convocazione consiliare.
  • 3. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Il Presidente convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamenti del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa recare grave danno agli interessi del Comune.
  • 4. Le Commissioni Consiliari permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano la loro funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Le Commissioni hanno potestà di iniziativa, così come i Consiglieri Comunali, per la presentazione di proposte, emendamenti e mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza.

 

Art. 17

Partecipazione del Sindaco

  • 1. Il Sindaco, il Presidente e il Vice Presidente dell'assemblea e gli Assessori non possono essere eletti nelle commissioni. Tuttavia, hanno, se richiesti, l'obbligo di prendere parte alle sedute delle commissioni
  • 2. Possono infine chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

 

Art. 18

Segreteria - Verbalizzazione

  • 1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente designato dal Segretario Comunale, oppure da un componente designato dal Presidente della commissione. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi al Presidente del C.C. e ove richiesti al Sindaco, Capi-gruppo, Segretario Comunale e Revisori dei Conti
  • 2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dai Componenti.

 

Art. 19

Assegnazione affari

  • 1. Il Presidente C.C. ricevute le proposte di deliberazione dal Sindaco invia ai Presidenti delle Commissioni e per conoscenza anche ai componenti delle stesse, gli argomenti da trattare secondo il criterio della competenza per materia dandone formale comunicazione al Sindaco.
  • 2. Il parere sugli argomenti da trattare deve essere reso nel più breve tempo possibile.

 

Art. 20

Indagini conoscitive

 

  • 1. Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario Comunale e dei titolari degli Uffici comunali, nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

 

Art. 21

Commissioni di controllo o di garanzia

 

  • 1 Il Consiglio, a mente dell'art. 44 del T.U. 267 e dell'art. 12 dello Statuto, può procedere alla istituzione di Commissioni di controllo o di garanzia, nonché commissioni di indagine su materie attinenti l'amministrazione Comunale, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti anche di tempo dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica
  • 2. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per le Commissioni Consiliari permanenti, ivi comprese la nomina del Presidente che, comunque, deve essere attribuita ad un consigliere di opposizione.
  • 3. Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.

 

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

 

Art. 22

Sede riunioni

 

  • 1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede Comunale
  • 2. Può il Presidente del C.C. sentito il Sindaco e la conferenza dei capi gruppo con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.
  • 3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai Consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
  • 4. Per le riunioni fuori dalla sede Comunale, il Presidente del C.C. deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

 

Art. 23

Sessioni

  • 1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria, straordinaria e urgente secondo le previsioni statutarie.
  • 2. Può essere riunito in sessione straordinaria anche a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.
  • 3. La riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
  • 4. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio Comunale dovrà effettuare soltanto un esame e un dibattito generale, per ciascuno di essi i Consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare.

 

Art. 24

Convocazione

 

  • 1. La convocazione dei Consiglieri va disposta dal Presidente del C.C. con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo Comunale.
  • 2. L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata. Può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno.
  • 3. Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.
  • 4. Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.
  • 5. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione; per le altre sessioni va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.
  • 6. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti può essere differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri presenti.
  • 7. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
  • 8. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio rispettando i seguenti termini:
  • a. 5 giorni prima della riunione per la sessione ordinaria;
  • b. 3 giorni prima della riunione della sessione straordinaria;
  • c. 24 ore prima della riunione per la sessione urgente e per gli argomenti aggiunti all'ordine del giorno
  • 9. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno ventiquattro ore prima della riunione, non sia stata depositata nella sala delle adunanze unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.
  • 10. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.
  • 11. L'avviso di convocazione viene altresì inviato, a cura della segreteria Comunale, al:
  • Sindaco
  • Difensore civico
  • Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
  • Ai responsabili degli uffici
  • Agli organi di informazione che hanno sede nel Comune
  • E per conoscenza:
  • Prefettura di Palermo
  • Stazione dei Carabinieri di Ficarazzi
  • Comandi VV. UU.
  • Al Commissariato P.S. di Bagheria.
  • All'assessorato Regionale EE.LL.

 

Art. 25

Seduta prima convocazione

 

  • 1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi ventiquattro ore dopo quella andata deserta, e senza avviso di convocazione, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati.
  • 2. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

 

Art. 26

Seduta del Consiglio

 

  • 1. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante verifica del foglio delle presenze ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi la verifica quando tale numero risulta raggiunto.
  • 2. Nel caso in cui trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguita la verifica sia constatata la mancanza del numero legale dei Consiglieri necessario per validamente deliberare. Il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
  • 3. Dopo la verifica effettuata all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o si assentano all'adunanza dopo la verifica, sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione della verifica. Nel caso che dalla verifica risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato una nuova verifica dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione. In tal caso la seduta va rinviata alla stessa ora del giorno successivo senza bisogno di ulteriore convocazione.
  • 4. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.
  • 5. Gli aggiornamenti sono disposti, su proposta della maggioranza dei Consiglieri presenti. Di essi è dato formale avviso ai soli Consiglieri assenti.

 

 

Art. 27

Ordine del giorno

 

  • 1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e/o a un quinto dei Consiglieri assegnati.
  • 2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei Consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
  • 3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
  • 4. La inversione di questi, su proposta di un Consigliere Comunale o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

Art. 28

Sedute - Adempimenti preliminari

  • 1. Il Presidente del C.C., in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario.
  • 2. Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.
  • 3. I verbali vengono approvati per alzata di mano.

 

Art. 29

Pubblicità e segretezza delle sedute

 

  • 1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.
  • 2. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente del C.C. invita i Consiglieri a non fare ulteriori interventi. Il Consiglio su proposta di un Consigliere o su iniziativa del Presidente del C.C., può deliberare a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente del C.C. prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escano dall'aula
  • 3. Durante le adunanze segrete possono restare in aula oltre ai componenti del Consiglio, il Sindaco o un suo delegato Assessore e il Segretario Comunale.

 

Art. 30.

Adunanze "aperte"

 

  • 1. Quando si verificano particolari condizioni previste dallo statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità il Presidente del C.C. sentito il Sindaco, la Giunta e la Conferenza dei Capi gruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, nella sede abituale o in altre sedi.
  • 2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri Comunali possono essere invitati Parlamentari Nazionali e Regionali, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle Associazioni Politiche e Sindacali interessati ai temi da discutere.
  • 3. In tale particolare adunanze il Presidente del C.C. consente anche interventi dei Rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate
  • 4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni o assunti impegni di spesa a carico del Comune.

 

 

TITOLO VI

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

 

Art. 31

Ordine durante le sedute

  • 1. Al Presidente del C.C. spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.

 

Art. 32

Comportamento dei Consiglieri

 

  • 1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente del C.C.
  • 2. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente del C.C. lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio. In conseguenza di ciò, il Presidente del C.C. può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
  • 3. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente del C.C. può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

 

Art. 33

Tumulto in aula

 

  • 1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente del C.C. sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.

 

Art. 34

Comportamento del pubblico

  • 1. Il pubblico è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Lo stesso deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
  • 2. Il Presidente del C.C. può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

 

 

Art. 35

Prenotazione per la discussione

 

  • 1. I Consiglieri si iscrivono a parlare prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
  • 2. I Consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informarne il Presidente del C.C. e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di dieci minuti.

 

 

Art. 36

Svolgimento interventi

 

  • 1. Il Presidente del C.C. concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salvo la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
  • 2. I Consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
  • 3. I Consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Presidente del C.C.; non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

 

Art. 37

Durata interventi

 

  • 1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Presidente del C.C..
  • 2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
  • a) i venti minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 42, comma 2, del T.U. 267;
  • b) i dieci minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del Consiglio per le determinazioni di competenza;
  • c) i cinque minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'Assemblea;
  • d) i cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.
  • 3. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Presidente del C.C. può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
  • 4. Il Presidente del C.C. richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.
  • 5. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

 

Art. 38

Questioni pregiudiziali e sospensive

 

  • 1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
  • 2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
  • 3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.
  • 4. Dopo il proponente, sulle questioni possono intervenire gli altri Consiglieri.
  • 5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale possano intervenire gli altri Consiglieri, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
  • 6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
  • 7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali.
  • 8. Ove il Consiglio venga chiamato, dal Presidente del C.C. a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

 

Art. 39

Fatto personale

 

  • 1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
  • 2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Presidente del C.C. decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.
  • 3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

 

Art. 40

Udienze conoscitive

 

  • 1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili all'attività del Comune.
  • 2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario Comunale nonché i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, Difensore Civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
  • 3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.
  • 4. Durante l'udienza le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Presidente del C.C. al consigliere più giovane d'età.

 

Art. 41

Dichiarazione di voto

 

  • 1. A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.
  • 2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

 

 

Art. 42

Verifica numero legale

 

  • 1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.
  • 2. Il Presidente del C.C., ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la maggioranza dei Consiglieri. Se ciò non avviene entro quindici minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

 

Art. 43

Votazione

 

  • 1. I Consiglieri votano per alzata di mano.
  • 2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
  • 3. Terminate le votazioni, il Presidente del C.C., con l'assistenza di tre Consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
  • 4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
  • 5. Per i regolamenti e i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
  • a) Per i Regolamenti il Presidente del C.C. invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per iscritto. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso.
  • b) Per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica, presentati dai Consiglieri. Concluse tali votazioni viene votato nel suo complesso l'intero bilancio corredato da tutte le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione.
  • 6. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi e dallo statuto per i quali occorre un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
  • 7. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.
  • 8. In caso di parità di voti la proposta non è approvata.
  • 9. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati.
  • 10. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.
  • 11. I Consiglieri Comunali hanno l'obbligo di astensione secondo quanto previsto dall' art. 9 dello statuto e dalla legge.
  • 12. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

 

Art. 44

Irregolarità nella votazione

 

  • 1. Quando si verifichino irregolarità nella votazione, il Presidente del C.C. su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata.

 

Art. 45

Verbalizzazione riunioni

 

1    I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario Comunale; debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.

  • 2. Essi vanno comunicati all'Assemblea e sono firmati dal Presidente del C.C., dal Consigliere anziano presente nella seduta e dal Segretario.

 

Art. 46

Diritti dei Consiglieri

 

  • 1. I Consiglieri Comunali, per l'esercizio del mandato elettivo hanno diritto ai permessi e alle aspettative nei limiti e dalle condizioni stabilite dalla legge. Ad essi è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di una adunanza al giorno; se l'adunanza si protrae oltre le 24 ore del giorno successivo per il quale è stata convocata, spetta ai Consiglieri per il giorno successivo.
  • 2. L'indennità di presenza e di funzione è dovuta ai Consiglieri Comunali nella misura e alle condizioni previste dall'art. 19 della L.R. n. 30/2000 nonché dal Decreto Presidenziale 19/2001, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle Commissioni Consiliari permanenti.
  • 3. Le indennità di presenza spettanti ai Consiglieri Comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata.
  • 4. Ogni Consigliere Comunale esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato ed egli ha pertanto piena libertà di espressione e di voto.
  • 5. Il Consigliere che si assenta definitivamente durante le adunanze deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario Comunale perché sia presa nota al verbale.

 

Art. 47

Segretario - Incompatibilità

 

  • 1. Il Segretario Comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi
  • 2. In tale caso, il Consiglio affida le funzioni di segretario verbalizzante al Consigliere più giovane d'età.

 

 

TITOLO VII

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

 

Art. 48

Diritto all'informazione dei Consiglieri

 

  • 1. I Consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende da quello dipendenti, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dalla legge.
  • 2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, informazioni e notizie riguardanti gli atti preparatori dei provvedimenti e i provvedimenti nella loro forma definitiva, con facoltà di chiedere e di ottenere loro copia. Ciò sempre che, su proposta del Segretario o del responsabile del servizio, il Sindaco non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'amministrazione Comunale o delle persone. In tal caso, il Consigliere può chiedere che la questione venga sottoposta alla Commissione consiliare permanente competente per materia. Se questa ritiene legittima e quindi meritevole di accoglimento la richiesta del Consigliere, può decidere di riunirsi in seduta segreta con la presenza del richiedente e con quella obbligatoria del Sindaco e dell'Assessore delegato, per l'esame delle notizie e delle informazioni coperte dal segreto d'ufficio.
  • 3. Hanno diritto di prendere visione,con facoltà di chiedere e ottenere loro copia, sia degli atti preparatori ed istruttori riguardanti gli atti deliberativi adottati dagli organi collegiali del Comune (Consiglio, Giunta e Commissioni) sia dell'atto deliberativo nella sua forma definitiva.

 

Art. 48 Bis

Diritto d'iniziativa

 

  • 1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio Comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di emendamenti alle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
  • 2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale stabilito dalla Legge e dallo Statuto.
  • 3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, ed inviata al Presidente il quale la trasmette al Funzionario Responsabile per l'istruttoria di cui agli artt. 53 e 55 della Legge 08 Giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni e ne informa il Sindaco e la Giunta. Il segretario Comunale esprime parere sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. La proposta di deliberazione, completata dall'istruttoria amministrativa, viene dal Presidente trasmessa alla Commissione permanente competente per materia, che esprime sulla stessa il proprio parere. Nel caso che la proposta risulta estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Presidente comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio Comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai Capigruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale indicando, con l'oggetto il Consigliere proponente.
  • 4. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'orine del giorno del Consiglio Comunale.
  • 5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in iscritto al Presidente entro il secondo giorno precedente quello dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità possono essere presentate per iscritto , al Presidente nel corso della seduta. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.
  • 6. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Presidente al Funzionario Responsabile che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria.

 

Art. 49

Interrogazioni

 

  • 1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.
  • 2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco e al Presidente del C.C., da uno o più Consiglieri.
  • 3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.
  • 4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco risponde nella prima seduta utile da tenersi entro trenta giorni.
  • 5. Nessun Consigliere può presentare più di due interrogazioni nella stessa seduta consiliare.
  • 6. Quando l'interrogazione ha carattere di urgenza può essere effettuata anche durante l'adunanza. Il Consigliere interrogante rimette copia del testo al Presidente e ne da diretta lettura al Consiglio. Il Sindaco o l'Assessore delegato possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario si riservano di dare risposta scritta all'interrogante entro venti giorni da quello di presentazione.
  • 7. La trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni avviene esclusivamente nelle adunanze ordinarie, dopo le comunicazioni del Sindaco e del Presidente del C.C.
  • 8. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il Bilancio Preventivo, il Conto Consuntivo, il Piano Regolatore o le sue varianti, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni.
  • 9. Trascorse un'ora e mezza dall'inizio della trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, il Presidente fa concludere la discussione di quelle in esame e rinvia le altre alla successiva seduta Consiliare.
  • 10. Se nelle interrogazioni, interpellanze e mozioni non è richiesta espressamente l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, si intende che per le stesse è richiesta risposta scritta.

 

Art. 50

Risposta alle interrogazioni

 

  • 1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta, allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a dieci minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.
  • 2. La replica non può avere durata superiore a dieci minuti.
  • 3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
  • 4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente del C.C., di decadenza dell'interrogazione.

 

Art. 51

Interpellanze

 

  • 1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco e al Presidente del C.C., consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della giunta.
  • 2. Il Sindaco risponde nella prima seduta utile da tenersi entro trenta giorni.

 

Art. 52

Svolgimento delle interpellanze

 

  • 1. Il consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a dieci minuti.
  • 2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a dieci minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
  • 3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
  • 4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente del C.C., di decadenza dell'interpellanza.
  • 5. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dal Sindaco e/o Assessori ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

 

Art. 53

Mozioni

 

  • 1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri e volto a promuovere un atto di indirizzo del Consiglio su un determinato argomento.
  • 2. La mozione è presentata al Sindaco e al Presidente del C.C., che ne dispone l'acquisizione all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile dopo la loro presentazione.

 

 

Art. 54

Svolgimento delle mozioni

 

  • 1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione, da tenersi comunque entro trenta giorni.
  • 2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
  • 3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i dieci minuti.
  • 4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.
  • 5. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio.

TITOLO VIII

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

 

Art. 55

Istanze e petizioni

 

  • 1. Il C.C, per assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa, promuove la partecipazione popolare attraverso la presentazione per iscritto di istanze e petizioni:
  • Istanze: per sollecitare informazioni chiarimenti o provvedimenti su questioni di carattere specifico.
  • Petizioni: per sollecitare informazioni, chiarimenti o interventi su questioni di carattere generale.
  • 2. Le istanze e le petizioni sono indirizzate al Sindaco il quale provvede entro 30 giorni a dare risposta alla persona designata o al primo firmatario che ha l'obbligo di darne informazioni agli altri presentatori.
  • 3. Le istanze e/o le petizioni possono essere rigettate dal Sindaco con risposta motivata.
  • 4. Nel caso che le istanze e/o le petizioni comportino l'adozione di provvedimenti specifici che sono di competenza del C.C., questo dovrà provvedervi entro ulteriori 30 giorni a decorrere da quando il Sindaco trasmetterà al Presidente del Consiglio Comunale la proposta specifica.
  • 5. Se il termine previsto dai precedenti commi non è rispettato ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio e mettere in discussione il contenuto delle petizioni o istanze.
  • 6. Il Presidente C.C. è tenuto a porre la questione all'ordine del giorno nella prima seduta utile del Consiglio

 

Art. 56

Proposte ed Iniziative Popolari

 

  • 1. I cittadini, nel numero non inferiore a 300, anche facenti parti di associazioni, possono avanzare per iscritto al Sindaco proposte articolate per l'adozione di atti amministrativi.
  • 2. I Sindaco quando la competenze è del C.C. trasmette entro 20 giorni al Presidente C.C., la proposta corredata dal parere del responsabile del servizio interessato, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
  • 3. Il Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla presentazione delle proposte deve sentire i proponenti dell'iniziativa per giungere alla stipulazione di accordi, nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa polare.
  • 4. La proposta dovrà essere redatta sotto forma di proposta di deliberazione con l'indicazione dei riferimenti normativi, delle finalità, dei motivi e con l'indicazione dell'eventuale spesa e del suo finanziamento.
  • 5. Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto d'iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti nella redazione del progetto, dagli uffici della Segreteria Comunale.
  • 6. Tra l'amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi, nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata proposta l'iniziativa popolare. L'iniziativa popolare non può avere per oggetto le materie inerenti:
  • a) Elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze ed alla disciplina giuridica ed economica del personale;
  • b) Atti regolamentari ed i provvedimenti relativi all'applicazioni di tributi e a delibere di Bilancio;
  • c) Espropriazioni ed attività amministrative vincolate.

 

Art. 57

Forme di consultazione

 

  • 1. In conformità a quanto stabilito dallo statuto il C.C. su propria iniziativa o su proposta del Sindaco, può deliberare la convocazione di assemblee di Cittadini, generali o di categoria, di Associazioni, individuabili anche attraverso le risultanze degli uffici comunali, per chiedere parere e collaborazione per l'esame di proposte di rilevante interesse per la comunità.
  • 2. Il Comune ne facilita l'esercizio mettendo nei limiti delle disponibilità strutture e sedi idonee.
  • 3. La consultazione può avere luogo con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari nei quali viene richiesta con semplicità e chiarezza l'espressioni di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità e nel termine negli stessi indicato.
  • 4. La Segreteria Comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione, che trasmette al Presidente del C.C. il quale li comunica al Consiglio Comunale e al Sindaco per le valutazioni conseguenti e provvede a darne informazioni con pubblici avvisi ai Cittadini.

 

Art. 58

Referendum

 

  • 1. Il Referendum è regolamentato da quanto stabilito dall'art. 81 dello Statuto.

 

Art. 59

Effetti del Referendum

 

  • 1. Gli effetti del Referendum sono regolamentati da quanto stabilito dall'art. 82 dello statuto.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 60

Proposta di mozione di sfiducia costruttiva. Revoca e sostituzione degli assessori

 

  • 1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.
  • 2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dalla legge.
  • 3. Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

 

Art. 61

Decadenza e dimissioni dalla carica di consigliere Comunale

  • 1. Il consigliere Comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
  • 2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dalla legge.
  • 3. Il Consigliere Comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene a tre riunioni consecutive o a tre riunioni nell'anno solare.
  • 4. Le decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, dal Prefetto o da chiunque altro vi abbia interesse. E' pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta.
  • 5. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza qualificata dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune.
  • 6. L'art. 38, comma 8, del T.U. 267, disciplina le modalità e le procedure per la presentazione di dimissioni dalla carica di consigliere.

 

Art. 62

Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

  • 1. Una copia delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della segreteria Comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo , nonché i diritti di ricerca e di visura.

 

 

Art. 63

Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio

 

  • 1. Il Consiglio, è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.
  • 2. Per l'esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio, l'Amministrazione Comunale allestisce e mette a disposizione dei gruppi consiliari una sala presso la residenza del Comune, appositamente attrezzata.
  • 3. Compatibilmente con le esigenze di servizio, per il supporto dell'attività dei gruppi la struttura organizzativa di riferimento è la segreteria. Il personale della predetta struttura è autorizzato a prestare la propria attività, durante l'orario di servizio, per garantire l'operatività dell'azione dei gruppi consiliari.
  • 4. In sede di formazione del bilancio di previsione devono essere indicate le risorse finanziarie necessarie per garantire l'autonomia del Consiglio.
  • 5. Le dotazione di spesa di cui al precedente comma sono assegnate ad un dirigente/responsabile di servizio dell'ente che le utilizza dietro indicazione del Presidente del C.C..
  • 6. Il rendiconto delle spese sostenute viene annualmente presentato in Consiglio Comunale.

 

Art. 64

Entrata in vigore

 

  • 1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
  • 2. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

 

 

I N D I C E

TITOLO I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.   1. Regolamento e finalità

Art.   2. Interpretazione del Regolamento

Art.   3. La sede delle adunanze

TITOLO II

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art.   4. Consiglieri Comunali

Art.   5. Prima seduta del Consiglio - Consigliere anziano

Art.   6. Primi adempimenti del Consiglio

Art.   7. Presidenza delle adunanze

Art.   8. Compiti e poteri del Presidente

TITOLO III

 GRUPPI CONSILIARI

Art.   9. Composizione

Art. 10. Costituzione

Art. 11. Conferenza dei Capi - Gruppo

 

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 12. Istituzione e composizione

Art. 13. Notizie sulla costituzione

Art. 14. Insediamento

Art. 15. Convocazione

Art. 16. Funzionamento - Decisioni

Art. 17. Partecipazione del Sindaco

Art. 18. Segreteria - Verbalizzazione

Art. 19. Assegnazione affari

Art. 20. Indagini conoscitive

Art. 21. Commissioni di controllo o di garanzia

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 22. Sede riunioni

Art. 23. Sessioni

Art. 24. Convocazione

Art. 25. Seduta prima convocazione

Art. 26. Seduta seconda convocazione

Art. 27. Sordine del giorno

Art. 28. Sedute - Adempimenti preliminari

Art. 29. Pubblicità e segretezza delle sedute

Art. 30. Adunanze "aperte"

 

TITOLO VI

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 31. Ordine durante le sedute

Art. 32. Sanzioni disciplinari

Art. 33. Tumulto in aula

Art. 34. Comportamento del pubblico

Art. 35. Prenotazione per la discussione

Art. 36. Svolgimento interventi

Art. 37. Durata interventi

Art. 38. Questioni pregiudiziali e sospensive

Art. 39. Fatto personale

Art. 40. Udienze conoscitive

Art. 41. Dichiarazione di voto

Art. 42. Verifica numero legale

Art. 43. Votazione

Art. 44. Irregolarità nella votazione

Art. 45. Verbalizzazione riunioni

Art. 46. Diritti dei Consiglieri

Art. 47. Segretario - Incompatibilità

TITOLO VII

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 48. Diritto all'informazione dei Consiglieri

Art. 49. Interrogazioni

Art. 50. Risposta alle interrogazioni

Art. 51. Interpellanze

Art. 52. Svolgimento delle interpellanze

Art. 53. Mozioni

Art. 54. Svolgimento delle mozioni

TITOLO VIII

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 55. Istanze e petizioni

Art. 56. Proposte ed iniziative popolari

Art. 57. Forme di consultazione

Art. 58. Referendum

Art. 59. Effetti del Referendum

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 60. Proposta di mozione e di sfiducia costruttiva. Revoca e sostituzione degli assessori

Art. 61. Decadenza e dimissioni dalla carica di consigliere Comunale

Art. 62. Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

Art. 63. Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio

Art. 64. Entrata in vigore