Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari |
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Approvato con Deliberazione C.C. n. 31 del 22.03.2004
Modificato con Deliberazione C.C. n. 66 del 15.11.2006
Modificato con Deliberazione C.C. n. 66 del 15.11.2006 Modificato con Deliberazione C.C. n. 27 del 12.03.2009
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Regolamento - finalità
- 1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato, dallo Statuto, dall'ordinamento degli Enti locali e dal presente regolamento.
- 2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario Comunale.
Art. 2.
Interpretazione del regolamento
- 1. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento devono essere presentate, per iscritto, al Presidente del C.C.
- 2. Il Presidente incarica immediatamente il Segretario Comunale di demandare all'Ufficio competente l'istruzione della pratica con il parere e sottoporre la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei Capi gruppo.
Qualora nella conferenza dei Capi gruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei tre quinti dei Consiglieri dai capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
- 3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i Capi gruppo presenti in aula ed il Segretario Comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.
- 4. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.
Art. 3
La sede delle adunanze
- 1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede Comunale, in apposita sala.
- 2. Uno spazio apposito è assegnato al pubblico e ai rappresentanti degli organi di informazione.
- 3. Su proposta del Presidente, la conferenza dei capi gruppo può stabilire, a maggioranza dei Consiglieri rappresentati, che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede Comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità o indisponibilità della sede stessa o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno a la solidarietà della Comunità.
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