Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari |
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TITOLO V
ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO
Art. 22
Sede riunioni
- 1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede Comunale
- 2. Può il Presidente del C.C. sentito il Sindaco e la conferenza dei capi gruppo con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.
- 3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai Consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
- 4. Per le riunioni fuori dalla sede Comunale, il Presidente del C.C. deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.
Art. 23
Sessioni
- 1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria, straordinaria e urgente secondo le previsioni statutarie.
- 2. Può essere riunito in sessione straordinaria anche a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.
- 3. La riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
- 4. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio Comunale dovrà effettuare soltanto un esame e un dibattito generale, per ciascuno di essi i Consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare.
Art. 24
Convocazione
- 1. La convocazione dei Consiglieri va disposta dal Presidente del C.C. con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo Comunale.
- 2. L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata. Può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno.
- 3. Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.
- 4. Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.
- 5. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione; per le altre sessioni va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.
- 6. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti può essere differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri presenti.
- 7. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
- 8. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio rispettando i seguenti termini:
- a. 5 giorni prima della riunione per la sessione ordinaria;
- b. 3 giorni prima della riunione della sessione straordinaria;
- c. 24 ore prima della riunione per la sessione urgente e per gli argomenti aggiunti all'ordine del giorno
- 9. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno ventiquattro ore prima della riunione, non sia stata depositata nella sala delle adunanze unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.
- 10. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.
- 11. L'avviso di convocazione viene altresì inviato, a cura della segreteria Comunale, al:
- Sindaco
- Difensore civico
- Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
- Ai responsabili degli uffici
- Agli organi di informazione che hanno sede nel Comune
- E per conoscenza:
- Prefettura di Palermo
- Stazione dei Carabinieri di Ficarazzi
- Comandi VV. UU.
- Al Commissariato P.S. di Bagheria.
- All'assessorato Regionale EE.LL.
Art. 25
Seduta prima convocazione
- 1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi ventiquattro ore dopo quella andata deserta, e senza avviso di convocazione, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati.
- 2. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
Art. 26
Seduta del Consiglio
- 1. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante verifica del foglio delle presenze ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi la verifica quando tale numero risulta raggiunto.
- 2. Nel caso in cui trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguita la verifica sia constatata la mancanza del numero legale dei Consiglieri necessario per validamente deliberare. Il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
- 3. Dopo la verifica effettuata all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o si assentano all'adunanza dopo la verifica, sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione della verifica. Nel caso che dalla verifica risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato una nuova verifica dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione. In tal caso la seduta va rinviata alla stessa ora del giorno successivo senza bisogno di ulteriore convocazione.
- 4. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.
- 5. Gli aggiornamenti sono disposti, su proposta della maggioranza dei Consiglieri presenti. Di essi è dato formale avviso ai soli Consiglieri assenti.
Art. 27
Ordine del giorno
- 1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e/o a un quinto dei Consiglieri assegnati.
- 2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei Consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
- 3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
- 4. La inversione di questi, su proposta di un Consigliere Comunale o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 28
Sedute - Adempimenti preliminari
- 1. Il Presidente del C.C., in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario.
- 2. Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.
- 3. I verbali vengono approvati per alzata di mano.
Art. 29
Pubblicità e segretezza delle sedute
- 1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.
- 2. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente del C.C. invita i Consiglieri a non fare ulteriori interventi. Il Consiglio su proposta di un Consigliere o su iniziativa del Presidente del C.C., può deliberare a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente del C.C. prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escano dall'aula
- 3. Durante le adunanze segrete possono restare in aula oltre ai componenti del Consiglio, il Sindaco o un suo delegato Assessore e il Segretario Comunale.
Art. 30.
Adunanze "aperte"
- 1. Quando si verificano particolari condizioni previste dallo statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità il Presidente del C.C. sentito il Sindaco, la Giunta e la Conferenza dei Capi gruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, nella sede abituale o in altre sedi.
- 2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri Comunali possono essere invitati Parlamentari Nazionali e Regionali, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle Associazioni Politiche e Sindacali interessati ai temi da discutere.
- 3. In tale particolare adunanze il Presidente del C.C. consente anche interventi dei Rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate
- 4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni o assunti impegni di spesa a carico del Comune.
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