Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari |
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TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 60
Proposta di mozione di sfiducia costruttiva. Revoca e sostituzione degli assessori
- 1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.
- 2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dalla legge.
- 3. Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.
Art. 61
Decadenza e dimissioni dalla carica di consigliere Comunale
- 1. Il consigliere Comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
- 2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dalla legge.
- 3. Il Consigliere Comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene a tre riunioni consecutive o a tre riunioni nell'anno solare.
- 4. Le decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, dal Prefetto o da chiunque altro vi abbia interesse. E' pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta.
- 5. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza qualificata dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune.
- 6. L'art. 38, comma 8, del T.U. 267, disciplina le modalità e le procedure per la presentazione di dimissioni dalla carica di consigliere.
Art. 62
Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione
- 1. Una copia delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della segreteria Comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo , nonché i diritti di ricerca e di visura.
Art. 63
Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio
- 1. Il Consiglio, è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.
- 2. Per l'esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio, l'Amministrazione Comunale allestisce e mette a disposizione dei gruppi consiliari una sala presso la residenza del Comune, appositamente attrezzata.
- 3. Compatibilmente con le esigenze di servizio, per il supporto dell'attività dei gruppi la struttura organizzativa di riferimento è la segreteria. Il personale della predetta struttura è autorizzato a prestare la propria attività, durante l'orario di servizio, per garantire l'operatività dell'azione dei gruppi consiliari.
- 4. In sede di formazione del bilancio di previsione devono essere indicate le risorse finanziarie necessarie per garantire l'autonomia del Consiglio.
- 5. Le dotazione di spesa di cui al precedente comma sono assegnate ad un dirigente/responsabile di servizio dell'ente che le utilizza dietro indicazione del Presidente del C.C..
- 6. Il rendiconto delle spese sostenute viene annualmente presentato in Consiglio Comunale.
Art. 64
Entrata in vigore
- 1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
- 2. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.
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