Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari |
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TITOLO VIII
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Art. 55
Istanze e petizioni
- 1. Il C.C, per assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa, promuove la partecipazione popolare attraverso la presentazione per iscritto di istanze e petizioni:
- Istanze: per sollecitare informazioni chiarimenti o provvedimenti su questioni di carattere specifico.
- Petizioni: per sollecitare informazioni, chiarimenti o interventi su questioni di carattere generale.
- 2. Le istanze e le petizioni sono indirizzate al Sindaco il quale provvede entro 30 giorni a dare risposta alla persona designata o al primo firmatario che ha l'obbligo di darne informazioni agli altri presentatori.
- 3. Le istanze e/o le petizioni possono essere rigettate dal Sindaco con risposta motivata.
- 4. Nel caso che le istanze e/o le petizioni comportino l'adozione di provvedimenti specifici che sono di competenza del C.C., questo dovrà provvedervi entro ulteriori 30 giorni a decorrere da quando il Sindaco trasmetterà al Presidente del Consiglio Comunale la proposta specifica.
- 5. Se il termine previsto dai precedenti commi non è rispettato ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio e mettere in discussione il contenuto delle petizioni o istanze.
- 6. Il Presidente C.C. è tenuto a porre la questione all'ordine del giorno nella prima seduta utile del Consiglio
Art. 56
Proposte ed Iniziative Popolari
- 1. I cittadini, nel numero non inferiore a 300, anche facenti parti di associazioni, possono avanzare per iscritto al Sindaco proposte articolate per l'adozione di atti amministrativi.
- 2. I Sindaco quando la competenze è del C.C. trasmette entro 20 giorni al Presidente C.C., la proposta corredata dal parere del responsabile del servizio interessato, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
- 3. Il Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla presentazione delle proposte deve sentire i proponenti dell'iniziativa per giungere alla stipulazione di accordi, nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa polare.
- 4. La proposta dovrà essere redatta sotto forma di proposta di deliberazione con l'indicazione dei riferimenti normativi, delle finalità, dei motivi e con l'indicazione dell'eventuale spesa e del suo finanziamento.
- 5. Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto d'iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti nella redazione del progetto, dagli uffici della Segreteria Comunale.
- 6. Tra l'amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi, nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata proposta l'iniziativa popolare. L'iniziativa popolare non può avere per oggetto le materie inerenti:
- a) Elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze ed alla disciplina giuridica ed economica del personale;
- b) Atti regolamentari ed i provvedimenti relativi all'applicazioni di tributi e a delibere di Bilancio;
- c) Espropriazioni ed attività amministrative vincolate.
Art. 57
Forme di consultazione
- 1. In conformità a quanto stabilito dallo statuto il C.C. su propria iniziativa o su proposta del Sindaco, può deliberare la convocazione di assemblee di Cittadini, generali o di categoria, di Associazioni, individuabili anche attraverso le risultanze degli uffici comunali, per chiedere parere e collaborazione per l'esame di proposte di rilevante interesse per la comunità.
- 2. Il Comune ne facilita l'esercizio mettendo nei limiti delle disponibilità strutture e sedi idonee.
- 3. La consultazione può avere luogo con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari nei quali viene richiesta con semplicità e chiarezza l'espressioni di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità e nel termine negli stessi indicato.
- 4. La Segreteria Comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione, che trasmette al Presidente del C.C. il quale li comunica al Consiglio Comunale e al Sindaco per le valutazioni conseguenti e provvede a darne informazioni con pubblici avvisi ai Cittadini.
Art. 58
Referendum
- 1. Il Referendum è regolamentato da quanto stabilito dall'art. 81 dello Statuto.
Art. 59
Effetti del Referendum
- 1. Gli effetti del Referendum sono regolamentati da quanto stabilito dall'art. 82 dello statuto.
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