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TITOLO VI
DISCUSSIONE E VOTAZIONE
Art. 31
Ordine durante le sedute
- 1. Al Presidente del C.C. spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
Art. 32
Comportamento dei Consiglieri
- 1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente del C.C.
- 2. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente del C.C. lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio. In conseguenza di ciò, il Presidente del C.C. può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
- 3. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente del C.C. può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.
Art. 33
Tumulto in aula
- 1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente del C.C. sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
Art. 34
Comportamento del pubblico
- 1. Il pubblico è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Lo stesso deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
- 2. Il Presidente del C.C. può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.
Art. 35
Prenotazione per la discussione
- 1. I Consiglieri si iscrivono a parlare prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
- 2. I Consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informarne il Presidente del C.C. e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di dieci minuti.
Art. 36
Svolgimento interventi
- 1. Il Presidente del C.C. concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salvo la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
- 2. I Consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
- 3. I Consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Presidente del C.C.; non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.
Art. 37
Durata interventi
- 1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Presidente del C.C..
- 2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
- a) i venti minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 42, comma 2, del T.U. 267;
- b) i dieci minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del Consiglio per le determinazioni di competenza;
- c) i cinque minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'Assemblea;
- d) i cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.
- 3. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Presidente del C.C. può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
- 4. Il Presidente del C.C. richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.
- 5. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.
Art. 38
Questioni pregiudiziali e sospensive
- 1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
- 2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
- 3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.
- 4. Dopo il proponente, sulle questioni possono intervenire gli altri Consiglieri.
- 5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale possano intervenire gli altri Consiglieri, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
- 6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
- 7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali.
- 8. Ove il Consiglio venga chiamato, dal Presidente del C.C. a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.
Art. 39
Fatto personale
- 1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
- 2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Presidente del C.C. decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.
- 3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.
Art. 40
Udienze conoscitive
- 1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili all'attività del Comune.
- 2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario Comunale nonché i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, Difensore Civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
- 3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.
- 4. Durante l'udienza le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Presidente del C.C. al consigliere più giovane d'età.
Art. 41
Dichiarazione di voto
- 1. A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.
- 2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.
Art. 42
Verifica numero legale
- 1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.
- 2. Il Presidente del C.C., ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la maggioranza dei Consiglieri. Se ciò non avviene entro quindici minuti dalla sospensione, toglie la seduta.
Art. 43
Votazione
- 1. I Consiglieri votano per alzata di mano.
- 2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
- 3. Terminate le votazioni, il Presidente del C.C., con l'assistenza di tre Consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
- 4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
- 5. Per i regolamenti e i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
- a) Per i Regolamenti il Presidente del C.C. invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per iscritto. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso.
- b) Per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica, presentati dai Consiglieri. Concluse tali votazioni viene votato nel suo complesso l'intero bilancio corredato da tutte le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione.
- 6. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi e dallo statuto per i quali occorre un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
- 7. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.
- 8. In caso di parità di voti la proposta non è approvata.
- 9. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati.
- 10. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.
- 11. I Consiglieri Comunali hanno l'obbligo di astensione secondo quanto previsto dall' art. 9 dello statuto e dalla legge.
- 12. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.
Art. 44
Irregolarità nella votazione
- 1. Quando si verifichino irregolarità nella votazione, il Presidente del C.C. su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata.
Art. 45
Verbalizzazione riunioni
1 I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario Comunale; debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
- 2. Essi vanno comunicati all'Assemblea e sono firmati dal Presidente del C.C., dal Consigliere anziano presente nella seduta e dal Segretario.
Art. 46
Diritti dei Consiglieri
- 1. I Consiglieri Comunali, per l'esercizio del mandato elettivo hanno diritto ai permessi e alle aspettative nei limiti e dalle condizioni stabilite dalla legge. Ad essi è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di una adunanza al giorno; se l'adunanza si protrae oltre le 24 ore del giorno successivo per il quale è stata convocata, spetta ai Consiglieri per il giorno successivo.
- 2. L'indennità di presenza e di funzione è dovuta ai Consiglieri Comunali nella misura e alle condizioni previste dall'art. 19 della L.R. n. 30/2000 nonché dal Decreto Presidenziale 19/2001, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle Commissioni Consiliari permanenti.
- 3. Le indennità di presenza spettanti ai Consiglieri Comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata.
- 4. Ogni Consigliere Comunale esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato ed egli ha pertanto piena libertà di espressione e di voto.
- 5. Il Consigliere che si assenta definitivamente durante le adunanze deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario Comunale perché sia presa nota al verbale.
Art. 47
Segretario - Incompatibilità
- 1. Il Segretario Comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi
- 2. In tale caso, il Consiglio affida le funzioni di segretario verbalizzante al Consigliere più giovane d'età.
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