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Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari PDF Stampa E-mail

TITOLO III

GRUPPI CONSILIARI

 

Art. 9

Composizione

 

  • 1. I Gruppi consiliari sono costituiti di norma dai Consiglieri eletti nella medesima lista.
  • 2. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire al Presidente del Consiglio, nei cinque giorni successivi alla prima seduta utile del Consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo, allegando anche la dichiarazione di accettazione del Capo del Nuovo Gruppo. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire la dichiarazione entro cinque giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga al Presidente del C.C.
  • 3. Ciascun Gruppo Consiliare è costituito almeno da due Consiglieri Comunali se costituito successivamente al risultato elettorale (vedi Art.18 dello Statuto).

 

Art. 10

Costituzione

 

  • 1. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al Presidente del C.C. la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del capo gruppo e del vice capo gruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di capo gruppo il consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti.
  • 2. Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capo-gruppo.

Art. 11

Conferenza dei Capi-gruppo

 

  • 1. La conferenza dei Capi-gruppo è convocata dal Presidente del C.C. ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su determinazione del Sindaco o a richiesta di uno o più Capi-gruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento che il Presidente del C.C. stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.
  • 2. La Conferenza dei Capi-gruppo costituisce, ad ogni effetto Commissioni Consiliare Permanente.
  • 3. La riunione della Conferenza dei Capi-gruppo è valida quando dai partecipanti è rappresentata la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
  • 4. Ogni Capo-gruppo, in caso di assenza, può delegare un consigliere del suo Gruppo.

 
 
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