Art. 47. Sanzioni per casi specifici
1.
La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di
cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva
del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la
titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e
dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da
diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile
della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato
sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.
2.
La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22,
comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a
10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa
sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai
soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta
giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro
trenta giorni dal percepimento. 3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2
sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto
previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Le sanzioni di
cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente
in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.